Gli Ecobonus e la ristrutturazione edilizia
La legge di stabilità approvata lo scorso dicembre ha confermato per il triennio 2014 – 2016 gli eco bonus, ovvero le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazioni edilizie. Sono concesse detrazioni irpef o ires a coloro che aumentano l’efficienza energetica di edifici già preesistenti, per tutto il 2014.
La normativa conferma la detrazione con aliquota al 65% nel 2014 e al 50% nel 2015, per le spese di riqualificazione energetica; nel 2016 si tornerà al 36%.
Chi può usufruirne?
Possono usufruire delle detrazioni tutti i contribuenti che possiedono, a qualsiasi titolo, l’edificio su cui verranno realizzati gli interventi di riqualificazione energetica. La detrazione del 65% non è però cumulabile con altre agevolazioni, come quelle per la ristrutturazione edilizia. Nel caso in cui i lavori possano rientrare in entrambe le categorie, si potrà fruire di uno solo dei due benefici.
Molto importante tenere presente che queste detrazioni valgono solo per edifici già esistenti e riguardano principalmente lavori per il miglioramento termico: installazione di pannelli solari, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento.
Per le ristrutturazioni edilizie lo sconto fiscale sarà pari al 50% nel 2014, al 40% nel 2015 e al 36% nel 2016, con un tetto massimo di € 96.000
Il limite massimo di spesa di 96.000 euro è previsto per unità immobiliare oggetto di ristrutturazione. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo, ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore ai 10.000 euro. I lavori sulle unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale al 50% sono le seguenti:
Chi può beneficiare delle detrazioni?
possono beneficare dell’agevolazione fiscale non soltanto i proprietari degli immobili oggetto di ristrutturazione, ma anche il comodatario e l’ inquilino.il proprietario o il nudo proprietario, gli imprenditori individuali, i familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile. |
mercoledì 5 marzo 2014
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